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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, e' ratificato con la
seguente modificazione.
Art. 3. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per L'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come
ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei
termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il
servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto
dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'art.
9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai
gradi 9° e 10° rispettivamente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI