Legge Ordinaria n. 675 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1950)
Autorizzazione di una seconda spesa di lire 900.000.000 occorrenti per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  da eseguirsi in
applicazione  dell'art.  57  del  Trattato  di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e
ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche'
in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze,
firmato  a  Parigi  contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una
seconda  spesa  di  lire  900.000.000  da  stanziare  nello  stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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