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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in
applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le
Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e
ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonche'
in applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze,
firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, e autorizzata una
seconda spesa di lire 900.000.000 da stanziare nello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa.