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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi
liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di
caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a
favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a
favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.