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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono
aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti
autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per
trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della
legge 2 luglio 1949, n. 408".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI