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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI