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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' giornaliera di ordine pubblico, prevista dal decreto
legislativo 1 aprile 1947, n. 221, modificato col decreto legislativo
22 luglio 1947, n. 857, e' estesa, nella misura di lire 30, agli
allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza,
che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad
assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma, dei
carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.