Legge Ordinaria n. 687 del 05/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1950)
Corresponsione dell'indennita' di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'  giornaliera  di ordine pubblico, prevista dal decreto
legislativo 1 aprile 1947, n. 221, modificato col decreto legislativo
22  luglio  1947,  n.  857,  e' estesa, nella misura di lire 30, agli
allievi  carabinieri  e  agli  allievi guardie di pubblica sicurezza,
che,  per  esigenze  di  carattere  eccezionale,  siano  chiamati  ad
assolvere  compiti  inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma, dei
carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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