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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947,
n. 783, e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli
impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica
attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano
eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato
stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.