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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, la misura del
contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza
all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065, viene elevata a
lire 50.000.000.
Per l'esercizio finanziario 1949-50 e' altresi' concesso all'Opera
anzidetta un contributo straordinario di lire 70.000.000.