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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera
nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui
all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della
legge 1 aprile 1949, n. 121, e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000
di lire.
Per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 81 della
Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante
dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota
delle maggiori entrato recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618,
concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per
l'esercizio finanziario 1948-49 (12° provvedimento).