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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto
1947, n. 844, e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli
orfani e vedove dei caduti in guerra, nonche' ai mutilati e invalidi
per fatti di guerra".