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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli articoli 1 e 2 della
legge 13 marzo 1950, n. 114, recante provvedimenti per la
cooperazione, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.