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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati
nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con
decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta
sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa
Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in
base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare
la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti
dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.