Legge Ordinaria n. 697 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 settembre 1950)
Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle Ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli   agenti   di  ruolo  delle  Ferrovie  dello  Stato,  sistemati
nell'attuale   posizione,   in   seguito  a  pubblico  concorso,  con
decorrenza  antecedente  alla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo   9   luglio  1947,  n.  667,  i  quali  prima  di  detta
sistemazione  facevano  parte del personale contrattista della stessa
Amministrazione  con  una  qualifica  superiore a quella acquisita in
base  al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare
la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti
dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.
 

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