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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi
di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai
gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del
ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto".