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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico
della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa
nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla, data del 30
giugno 1949, e' maggiorato, a decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al
31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare
corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.
Tale assegno e' dovuto anche ai titolari di pensione del "Fondo
Adria".
Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuera' ad
essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito
dalla legge 14 giugno 1949, n. 322.