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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale
per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire
1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici
annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.