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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149,
alle parole: "da recuperare con le modalita' di cui al decreto
Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le parole: "da
recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951,
con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di
concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole:
"previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con
quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti:
"previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".