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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n.
127, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Dal giorno in cui si e' verificato l'evento di guerra cui si
riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la
requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al
proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c)
della parte A) della indennita' di requisizione prevista dal seguente
art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso
corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla
data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla
quale e' cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso
di requisizione".