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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed
agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio
riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'art. 52 lettere a) e
b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre
1946, n. 149, sono aumentate di otto volte.