Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942,
n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e'
stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire
3.500.000.