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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo'
affidare il recapito dei telegrammi ed espressi a fattorini
provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto
del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col
Ministro per il tesoro, sulla base delle effettive esigenze del
servizio predetto.
I fattorini devono essere di eta' non inferiore ad anni 16, ne'
superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.