Legge Ordinaria n. 732 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 settembre 1950)
Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Amministrazione   delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'
affidare   il   recapito  dei  telegrammi  ed  espressi  a  fattorini
provvisori, nei limiti di un contingente numerico fissato con decreto
del  Ministro  per  le  poste  e le telecomunicazioni di concerto col
Ministro  per  il  tesoro,  sulla  base  delle effettive esigenze del
servizio predetto.
  I  fattorini  devono  essere  di eta' non inferiore ad anni 16, ne'
superiore a 21, e devono essere muniti di licenza elementare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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