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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero della marina mercantile e il Ministero della difesa
possono esercitare fino al 31 dicembre 1950 la facolta' di cui al
decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618,
modificato col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI -
PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI