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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di
cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che
l'Istituto medesimo contrarra' con la Cassa depositi e prestiti o
direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi da cedere
in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente
effettivo o in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni
nei seguenti limiti:
lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50;
lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51;
lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52.
La somma complessiva di lire 16.362.500.000 occorrente per il
pagamento dei contributi previsti dal comma precedente sara'
stanziata in bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio
1949-50, di lire 308.000.000 nell'esercizio 1950-51, di lire
467.500.000 annue negli esercizi dal 1951-52 al 1983-84, di lire
313.500.000 nell'esercizio 1984-85 e di lire 159.500.000
nell'esercizio 1985-86.
Le somme occorrenti per il pagamento delle annuali di cui al
presente articolo saranno iscritte in appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero
delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi
successivi fino al 1985-86 compreso.