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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili
dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro
per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro,
l'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto
10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del
regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, e' attribuita in misura pari al
50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire
dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili
dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate,
anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di
concerto col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento
e' attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui
al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non
inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di
truppa. E' fatta eccezione per il personale appartenente a reparti
mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale,
anche in tale dislocazione, l'indennita' di accantonamento e'
attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.