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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
dei Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio
finanziario 1 luglio 1950-30 giugno 1951, in conformita' dello stato
di previsione annesso alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI