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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le opere d'interesse artistico, storico e bibliografico, che nel
periodo dal 1 gennaio 1936 all'8 maggio 1945 furono trasferite in
proprieta' e a qualsiasi titolo allo Stato germanico, a personalita'
politiche del regime nazista o a sudditi germanici e delle quali il
Governo italiano ha ottenuto la restituzione da parte del Governo
militare alleato in Germania, sono acquisite al patrimonio artistico,
storico e bibliografico dello Stato e conservate in musei o
biblioteche pubbliche.