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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1952 l'applicazione
delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto
legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326,
relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in
borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato
nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi
ufficiali di compenso.
Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi
della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.