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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura
del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico
dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni
ampliamento e ogni abbellimento che non sia parte integrante
dell'organismo architettonico di edifici di culto e di quelli
destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi
articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonche'
alla ricostruzione del mobilio che li arredava limitatamente ai
bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza
o assistenza, compresi l'organo e il quadro o statua del titolare
della chiesa ed escluso in ogni caso le altre opere d'arte, le
suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la
posateria, il vasellame e simili".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ove le autorita' ecclesiastiche, o i proprietari degli edifici
destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui
agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunita' di unificare uno o piu'
edifici, di scindere un edificio in due o piu', di cambiarne la
ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli
con piu' vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa,
garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari".
Art. 2. - Al primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono
aggiunte le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole:
"l'esercizio del culto pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se
della Santa Sede".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui
riparazione o ricostruzione puo' essere provveduto a totale carico
dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli
direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprieta' di enti
morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di
beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i
lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il
tesoro, anche se siano di proprieta' della Santa Sede o di altri
enti, societa', associazioni o singoli, purche' gli enti che
esercitano la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprieta'
entro tre anni dalla entrata in vigore della legge di ratifica del
presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano
vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di
venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.
Il vincolo relativo dovra' risultare dai pubblici registri
immobiliari.