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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 del regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito
dal seguente:
"Non sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio
1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle
autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".