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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la
facolta' di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e
viceversa.
"Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od
agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, e' conferita
la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla
trasformazione di corsi.
"Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in
scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di
materie scientifiche nelle scuole, e' consentito sia il ritorno nelle
scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi in cui prestava
servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.
"Lo stesso personale puo' essere trasferito, a domanda, in
qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di
materie tecniche e, per incarico, la direzione".
Art. 5 (nuovo). - "Gli insegnanti dei corsi di avviamento
professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di
servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo
transitorio previsto dall'art. 4.
"Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del
comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3 del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI