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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I bilanci delle imprese nazionali ed estere che esercitano
l'assicurazione sulla durata della vita umana e compiono operazioni
di capitalizzazione, debbono essere accompagnati da una relazione,
firmata da un docente universitario, anche se incaricato, o da un
libero docente o da un assistente universitario di ruolo per le
materie indicate nella legge 9 febbraio 1942, n. 194, o da un
attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti
i procedimenti tecnici seguiti nella determinazione delle riserve
matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono
sufficienti a coprire gli impegni assunti.
Dovranno altresi' essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui
al precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono
tenute a comunicare ai Ministero dell'industria e del commercio ai
sensi dell'art. 19, numeri 3, 4 e 5 e dell'art. 25 del regio
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473.