Legge Ordinaria n. 792 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 27 settembre 1950)
Modificazioni alle disposizioni sulla compilazione e approvazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   bilanci  delle  imprese  nazionali  ed  estere  che  esercitano
l'assicurazione  sulla  durata della vita umana e compiono operazioni
di  capitalizzazione,  debbono  essere accompagnati da una relazione,
firmata  da  un  docente  universitario, anche se incaricato, o da un
libero  docente  o  da  un  assistente  universitario di ruolo per le
materie  indicate  nella  legge  9  febbraio  1942,  n.  194, o da un
attuario inscritto nell'albo professionale, nella quale siano esposti
i  procedimenti  tecnici  seguiti  nella determinazione delle riserve
matematiche e sia contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono
sufficienti a coprire gli impegni assunti.
  Dovranno altresi' essere firmati dai docenti o dagli attuari di cui
al  precedente comma gli elaborati tecnici che le imprese stesse sono
tenute  a  comunicare  ai Ministero dell'industria e del commercio ai
sensi  dell'art.  19,  numeri  3,  4  e  5  e  dell'art. 25 del regio
decreto-legge  29  aprile  1923,  n.  966,  convertito nella legge 17
aprile 1925, n. 473.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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