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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 192, e' sostituito
dal seguente:
"E' data facolta' ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di
applicare una tassa sui marmi escavati nel territorio rispettivo fino
ai limiti massimi stabiliti dalla seguente tariffa:
per tonnellata
a) marmi greggi in blocchi........................ L. 180
b) marmi segati in tavole e lastre................ " 144
c) marmi lavorati e quadrette..................... " 96
d) ritagli di lunghezza superiore a cm. 35........ " 60
e) ritagli fino a cm. 35 di lunghezza............. " 48
f) scaglie........................................ " 40
g) granulati...................................... " 32
h) polvere di marmo............................... " 24"