Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1950 sono prorogati:
a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
b) l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo restando per gli uditori destinati in reggenza il trattamento
economico stabilito dall'art. 6, terzo comma, della legge 31 ottobre
1942, n. 1352;
c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.