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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
le seguente legge:
Articolo unico.
I documenti occorrenti per la liquidazione del compenso di
riparazione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 19
ottobre 1945, n. 686, modificato dal decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 1151, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
SIMONINI - MARAZZA -
PELLA - TOGNI - VANONI
- PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI