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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
22 agosto 1947, n. 1061, e' aggiunto il seguente capoverso:
"Il personale stesso sara' inquadrato tenendo conto della
complessiva anzianita' di servizio prestato nel ruolo degli
insegnanti dei corsi di avviamento e sara' assegnato nel grado
corrispondente e con l'anzianita' di grado come se avesse percorso
tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI