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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Allo stanziamento in bilancio dei fondi ancora occorrenti per
l'esercizio finanziario 1949-50, in dipendenza delle disposizioni
legislative sottoindicate, si provvedera', anziche' con prelevamento
dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione
dell'Accordo 28 giugno 1948, con gli Stati Uniti d'America, approvato
con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, a carico delle entrate di cui
all'ottavo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio
1949-50:
legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per
incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case
per lavoratori (lire 15 miliardi);
art. 34 della legge 8 marzo 1949, n. 75, concernente
provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e
dell'armamento (lire 11 miliardi a saldo dello stanziamento di 12
miliardi di cui a tale articolo);
art. 62, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264,
riguardante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (lire 8
miliardi ad integrazione del contributo a favore del "Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori", la cui misura per
l'indicato esercizio finanziario, resta determinata, in via
definitiva, nell'importo di lire 10 miliardi).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti all'inscrizione in bilancio delle somme suddette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI