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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli
stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle
artigiane delle province del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della
Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia
e della Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e
lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40.
Lo stesso obbligo e' posto a carico delle Amministrazioni delle
ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture
previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15
novembre 1946, n. 503.