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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di
brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati
all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto
Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica d'intesa con il
Ministro per l'industria e il commercio.
Tale autorizzazione e' richiesta anche per la immissione al
commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente,
provenienti dall'estero.
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizionato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle
leggi e dai regolamenti.