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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono abrogate le "Disposizioni per la prevenzione e la estinzione
degli incendi a bordo delle navi mercantili" contenute nel regio
decreto 10 ottobre 1935, n. 1971, ed in loro sostituzione sono
richiamate in vigore le disposizioni sulla stessa materia contenute
nel "Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita
umana in mare", approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SIMONINI
- PICCIONI - PACCIARDI
- SFORZA - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI