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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le
deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12
maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori
suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.
La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo
entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove
siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria,
per delegazione concessa con la presente legge.