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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata dei brevetti per invenzioni industriali in vigore al 10
giugno 1940, appartenenti anche in virtu' di atto di data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, a
persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza o la nazionalita'
italiana, puo' essere prolungata quando i titolari di tali brevetti o
i loro aventi causa dimostrino di non averli potuti attuare o farli
attuare in tutto o in parte per cause connesse allo stato di guerra.
Il prolungamento di durata e' accordato per annate intere, e non
puo' eccedere il periodo massimo di cinque anni.
Esso e' calcolato tenendo conto del periodo di tempo durante il
quale l'attuazione e' stata sospesa e dei risultati della
utilizzazione, del brevetto se la sospensione non e' stata totale.