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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45
e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli
impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di
un'elevazione del limite massimo di eta' pari a quello di cui
fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con
quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.