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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti di valore previsti dagli articoli 16 e 19 del regio
decreto 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'esecuzione
della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sono aumentati di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI