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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dazi della tariffa generale sono temporaneamente applicati in
misura ridotta all'11 per cento:
a) sui macchinari e sulle attrezzature che, non potendo essere
forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante
interesse ai fini dello sviluppo e del riammodernamento delle
attrezzature industriali ed agricole nazionali;
b) sui macchinari e sulle attrezzature che, agli stessi fini e
nelle medesime circostanze e condizioni di cui alla lettera a), siano
destinati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse nazionale
ovvero al riammodernamento dell'attrezzatura meccanica o scientifica
delle pubbliche amministrazioni o di pubblici istituti.