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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici
gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di
privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura
(salariate, braccianti e compartecipanti), nonche' a quelle
dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Societa'
cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da
disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un
trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente
legge.