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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il pagamento delle rate d'interessi, relativamente ai titoli al
portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge
15 maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi di cedole, potra'
essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle
Sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei
titoli ed a domanda, in carta libera da compilarsi dall'esibitore, in
duplice esemplare.
La Sezione di tesoreria provinciale accertera' che il pagamento
richiesto corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita
al titolo la relativa cedola, riscontrera' la regolarita' della
domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli, e, previa
osservanza delle ulteriori formalita' prescritte, dara' corso - se
nulla vi osti - al pagamento richiesto applicando, a tergo dei
titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della
data di scadenza della rata cui esso si riferisce.
Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della
regolarita' di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di
pagamento sul titolo, sara' munito del visto da parte del capo della
Sezione di tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascera'
quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporra' la
propria firma.
L'esemplare, considerato nel precedente comma, sara' inviato alla
Direzione generale del debito pubblico, con le contabilita' dei
pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco
riassuntivo.