Legge Ordinaria n. 861 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1950)
Norme provvisorie per il pagamento di interessi sui titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, per i quali siano esaurite le cedole.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  pagamento  delle  rate  d'interessi, relativamente ai titoli al
portatore  del  Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge
15  maggio  1910,  n.  228, che siano rimasti privi di cedole, potra'
essere  provvisoriamente  eseguito,  alle  rispettive scadenze, dalle
Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  in  base alla presentazione dei
titoli ed a domanda, in carta libera da compilarsi dall'esibitore, in
duplice esemplare.
  La  Sezione  di  tesoreria  provinciale accertera' che il pagamento
richiesto  corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita
al  titolo  la  relativa  cedola,  riscontrera'  la regolarita' della
domanda,  in  corrispondenza  con le risultanze dei titoli, e, previa
osservanza  delle  ulteriori  formalita' prescritte, dara' corso - se
nulla  vi  osti  -  al  pagamento  richiesto  applicando, a tergo dei
titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della
data di scadenza della rata cui esso si riferisce.
  Su   un  esemplare  della  domanda,  che,  previo  riscontro  della
regolarita'  di  essa,  e  dell'avvenuta  apposizione  del  bollo  di
pagamento  sul titolo, sara' munito del visto da parte del capo della
Sezione  di  tesoreria  o  di un suo delegato, l'esibitore rilascera'
quietanza  del  pagamento  conseguito,  e  il cassiere vi apporra' la
propria firma.
  L'esemplare,  considerato  nel precedente comma, sara' inviato alla
Direzione  generale  del  debito  pubblico,  con  le contabilita' dei
pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco
riassuntivo.
 

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