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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti
in azioni di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate
in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale,
dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o
guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di
appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".