Legge Ordinaria n. 876 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1950)
Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese
relative  al  trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in
transito   sul   percorso   italiano,  destinate  gratuitamente  alla
Commissione  mista  di  soccorso  della Croce Rossa Internazionale di
Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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