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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese
relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in
transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla
Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di
Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.