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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie
militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il
primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.