Legge Ordinaria n. 877 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1950)
Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie
militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il
primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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