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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' temporanea prevista dall'art. 16 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e i relativi assegni
integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 776, e successive modificazioni, nonche' gli assegni di
caropane previsti dal decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, e
successive modificazioni, sono corrisposti per tutta la durata del
ricovero dell'assicurato in casa di cura.
L'assegno di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni,
e' del pari corrisposto per tutta la durata del ricovero
dell'assicurato in casa di cura.