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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il diritto sull'esportazione della frutta fresca e secca, degli
agrumi e degli ortaggi, stabilito a favore dell'Istituto nazionale
per il commercio estero dall'art. 9 del regio decreto-legge 20
dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864,
modificato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello State
16 settembre 1946, n. 163 e 23 luglio 1947, n. 797, e' ulteriormente
modificato come appresso:
lire 20 al quintale per gli ortaggi;
lire 40 al quintale per la frutta fresca e agrumi;
lire 80 al quintale per la frutta secca in guscio e frutta
essiccata in genere, nonche' per le castagne secche sgusciate;
lire 120 al quintale per le mandorle, nocciole ed altre specie di
frutta secca sgusciata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - LOMBARDO -
PELLA - SFORZA - TOGNI
- SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI